REGIONE PIEMONTE – MISURE PER L’AUTOIMPIEGO E LA CREAZIONE D’IMPRESA 

L.R. n. 32/2023, art. 40 – Finanziamenti agevolati e garanzie per nuove iniziative imprenditoriali

1. Quadro normativo e finalità dell’intervento

La misura trova fondamento nell’articolo 40 della Legge Regionale Piemonte n. 32/2023, che disciplina le politiche attive del lavoro finalizzate alla nascita e allo sviluppo di iniziative di autoimpiego e di creazione d’impresa sul territorio regionale.

L’intervento si configura come strumento di politica attiva del lavoro, con l’obiettivo di:

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento a tasso agevolato e garanzia pubblica gratuita, nel rispetto del Regolamento UE “de minimis” n. 2023/2831.

2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

I soggetti devono essere residenti o domiciliati in Piemonte e rientrare, al momento dell’avvio dell’attività, in una delle seguenti categorie:


a) disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015;


b) occupati con attività di scarsa intensità (reddito inferiore alla soglia di esenzione fiscale);


c) occupati a rischio di disoccupazione (crisi aziendali, procedure di licenziamento);


d) persone attive nella ricerca di lavoro secondo i dispositivi regionali (inclusi detenuti a fine pena o in misure alternative).

Per le società, la maggioranza dei soci (o delle quote) deve essere detenuta da soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate.

 

3. Termini di costituzione e priorità di genere

La domanda può essere presentata:

4. Ambito territoriale

Le attività finanziate devono avere sede legale, amministrativa e prevalente operatività in Piemonte. Per i lavoratori autonomi è richiesta anche la sede operativa fissa sul territorio regionale.

5. Progetti e spese ammissibili

Sono finanziabili progetti di investimento finalizzati all’avvio e allo sviluppo dell’attività, costituiti da spese per investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti.

In particolare, sono ammissibili:

Sono escluse le spese di mero funzionamento e le spese non capitalizzabili.
Il progetto deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, con possibilità di proroga secondo quanto stabilito nel bando attuativo.

6. Entità e forma dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato pari al 100% della spesa ammissibile, così articolato:

Importi finanziabili:

7. Garanzia pubblica (opzionale)

È prevista una garanzia pubblica gratuita a copertura dell’80% della quota bancaria del finanziamento.
La garanzia:

8. Procedura di accesso e tempistiche

La misura sarà attuata mediante procedura valutativa a sportello, con istruttoria delle domande in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi del D.Lgs. 123/1998.

Il termine di conclusione del procedimento di concessione è fissato in 90 giorni dalla presentazione della domanda.

L’operatività della misura sarà avviata con la pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico, che definirà modalità tecniche, modulistica e date di apertura dello sportello.

9. Regime di aiuto e cumulabilità

Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis” (massimo € 300.000 nell’arco di tre esercizi finanziari). Non è consentito il cumulo con altri aiuti pubblici sulle medesime spese, al fine di evitare il doppio finanziamento.