INFORMATIVA TECNICA
INVITALIA – Fondo Salvaguardia Imprese: Interventi nel capitale di rischio per la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale
1. Inquadramento generale della misura
Il Fondo Salvaguardia Imprese, gestito da Invitalia, è uno strumento nazionale istituito dall’articolo 43 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), finalizzato a sostenere la ristrutturazione di imprese in difficoltà economico-finanziaria, garantendo la prosecuzione dell’attività d’impresa e la tutela dei livelli occupazionali.
La misura si configura come intervento di politica industriale straordinaria, non assimilabile ai tradizionali strumenti di finanza agevolata, in quanto basata su investimenti diretti nel capitale di rischio (equity e quasi-equity) delle imprese target, con una logica di partnership temporanea pubblico-privata.
2. Finalità e obiettivi strategici del Fondo
Il Fondo persegue una pluralità di obiettivi di interesse generale, tra cui:
- garantire la continuità aziendale di imprese con rilevanza occupazionale, industriale o strategica;
- contenere gli impatti occupazionali derivanti da situazioni di crisi economico-finanziaria;
- favorire l’attuazione di piani di ristrutturazione industriale credibili e sostenibili;
- attivare capitali privati e pubblici in logica di co-investimento;
- instaurare una partnership strutturata tra Invitalia e l’impresa, con presenza nella governance e monitoraggio dell’andamento del piano.
3. Ambito territoriale e settoriale
La misura ha ambito nazionale ed è applicabile su tutto il territorio italiano.
Sono ammessi interventi nei principali settori economici, tra cui:
- industria manifatturiera;
- servizi;
- commercio e artigianato;
- agroindustria e agroalimentare;
- agricoltura, silvicoltura e pesca;
- cultura e settori a rilevanza strategica nazionale (energia, salute, infrastrutture, tecnologie critiche, sicurezza alimentare, ecc.).
4. Soggetti beneficiari (imprese target)
Possono accedere al Fondo le imprese in difficoltà economico-finanziaria, purché coexistano entrambe le seguenti condizioni:
4.1 Stato di difficoltà
L’impresa deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- impresa in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari (CAPO II), ossia con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari (CAPO III), secondo la definizione della Comunicazione 2014/C 249/01 e del Reg. UE n. 651/2014.
4.2 Requisiti dimensionali o strategici
L’impresa deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- essere titolare di un marchio storico di interesse nazionale (iscritto presso il MIMIT) con oltre 20 dipendenti;
- essere una società di capitali con oltre 250 dipendenti (dato consolidato su base nazionale);
- detenere beni o rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero di occupati.
5. Tipologia di interventi ammissibili
Il Fondo finanzia programmi di ristrutturazione aziendale finalizzati alla prosecuzione dell’attività e alla salvaguardia occupazionale, attraverso:
- aumenti di capitale (equity);
- strumenti di quasi-equity (prestiti obbligazionari convertibili, strumenti finanziari partecipativi, debito subordinato);
- contributi a fondo perduto esclusivamente in presenza di interventi disciplinati dal CAPO III.
Gli interventi non possono in alcun caso configurarsi come ripianamento di perdite pregresse, ma devono essere funzionali al rilancio prospettico dell’impresa.
6. Programma di ristrutturazione e Business Plan
Elemento centrale dell’istruttoria è la presentazione di un Business Plan di ristrutturazione, che deve dimostrare:
- la sostenibilità economico-finanziaria della continuità aziendale;
- le azioni previste per la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- la presenza di co-investitori, soci o soggetti industriali coinvolti;
- la capacità dell’impresa di raggiungere, entro il periodo di investimento di Invitalia (massimo 5 anni), una redditività e generazione di cassa adeguata a remunerare il capitale investito a valori di mercato.
7. Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria complessiva del Fondo è pari a € 300.000.000.
Le principali condizioni dell’intervento sono:
- partecipazione di minoranza nel capitale dell’impresa;
- importo massimo per singola operazione:
- fino a € 30 milioni (con limiti ridotti a € 10 milioni per le PMI in assenza di autorizzazione UE);
- durata massima dell’investimento: 5 anni, con condizioni di exit definite ex ante;
- presenza nella governance (CdA, collegio sindacale, CRO o figure di monitoraggio).
8. Co-investimento e contributo dei soggetti privati
Le modalità di intervento variano in funzione del regime di difficoltà:
- CAPO II (non aiuti di Stato)
- apporto minimo di investitori privati indipendenti: ≥ 30% dell’operazione (50% nella prassi);
- in alternativa, apporto dei soci attuali: ≥ 50%.
- CAPO III (aiuti di Stato): Contributo minimo sul fabbisogno complessivo:
- 25% per piccole imprese;
- 40% per medie imprese;
- 50% per grandi imprese.
9. Contributi a fondo perduto per la salvaguardia occupazionale
In aggiunta all’intervento nel capitale di rischio, le imprese in CAPO III possono richiedere contributi a fondo perduto, subordinati al mantenimento di almeno il 70% dei livelli occupazionali.
Il contributo:
- è calcolato per dipendente salvaguardato;
- ha durata da 3 a 5 anni, con obbligo di mantenimento occupazionale nei 2 anni successivi;
- rientra nel limite massimo complessivo di intervento del Fondo (30 mln grandi imprese – 10 mln PMI).
10. Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale Invitalia, sezione dedicata al Fondo Salvaguardia Imprese.
La procedura prevede:
- caricamento dei dati societari;
- presentazione del Business Plan;
- trasmissione della documentazione economico-finanziaria;
- avvio dell’istruttoria tecnica e finanziaria.
11. Scadenza
La misura è attualmente aperta. Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, senza finestre temporali prefissate.