PR FESR Liguria 2021–2027 – Cassa Commercio Liguria
Strumenti di sostegno all’accesso al credito per imprese del commercio, ristorazione e alloggio. Garanzia con riassicurazione, contributo a fondo perduto e sovvenzioni per interessi e commissioni
1. Inquadramento e obiettivi della misura
La misura “Cassa Commercio Liguria” è uno strumento finanziario attivato dalla Regione Liguria a valere sul PR FESR 2021–2027, Obiettivi Specifici 1.3 e 2.1, finalizzato al sostegno dell’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del commercio e dei servizi di ristorazione e alloggio.
La logica dell’intervento è duplice:
- da un lato favorire lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle imprese, sostenendo investimenti di crescita, ammodernamento e penetrazione di nuovi mercati;
- dall’altro agevolare interventi in efficienza energetica e fonti rinnovabili, riducendo l’impatto dei rincari energetici e supportando la transizione verso modelli di gestione più sostenibili.
Lo strumento agisce su una criticità strutturale – difficoltà di accesso al credito bancario e aumento dei costi finanziari ed energetici – attraverso una combinazione di:
- garanzia Confidi riassicurata da un fondo regionale;
- abbuono delle commissioni di garanzia;
- contributo in conto interessi;
- contributo a fondo perduto collegato all’operazione di finanziamento.
La misura è stata riaperta con Decreto regionale n. 85/2025, con sportello attivo dal 10 dicembre 2025 al 31 marzo 2026.
2. Soggetti beneficiari
Possono accedere allo strumento le micro, piccole e medie imprese (MPMI), in forma singola o associata (cooperativa o consortile), che risultino:
- iscritte al Registro delle Imprese;
- con sede o unità operativa in Liguria;
- attive al momento della domanda (con eccezione delle neo-costituite, vedi sotto);
- operanti con codici ATECO 2007 riconducibili:
- al settore commercio,
- ai servizi di ristorazione,
- ai servizi di alloggio.
Sono ammissibili anche:
- i Consorzi di gestione dei mercati comunali coperti ubicati sul territorio ligure, composti da MPMI iscritte e attive nel Registro imprese, con esclusione dei consorzi dei mercati all’ingrosso;
- i Centri Integrati di Via (CIV) costituiti in forma di Consorzio o società consortile a responsabilità limitata, composti prevalentemente da MPMI del commercio e della somministrazione, che abbiano comunicato la propria costituzione alla Regione.
Le imprese costituite da non più di un anno possono presentare domanda anche se non ancora attive, con l’obbligo di avviare l’attività economica entro 6 mesi dalla conclusione dell’intervento finanziato.
Sono escluse le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane, che accedono a un diverso strumento (“Garanzia Artigianato Liguria”).
3. Operazioni finanziarie ammissibili e linee di attività
Le operazioni ammesse sono finanziamenti assistiti da garanzia Confidi, coperti da riassicurazione regionale, con rimborso a piano rateale e scadenza certa risultante da delibera e contratto. La retroattività delle operazioni è fissata al 1° luglio 2023.
Le operazioni si articolano in due linee:
3.1 Linea A – “Sviluppo e rafforzamento”
Finanziamenti finalizzati allo sviluppo e rafforzamento dell’attività d’impresa e alla penetrazione di nuovi mercati(investimenti materiali, immateriali, circolante connesso allo sviluppo, ecc.).
Caratteristiche generali dei prestiti:
- importo ammissibile: da 10.000 € a 500.000 € per le imprese; fino a 2.500.000 € per i consorzi;
- durata:
- fino a 10 anni per operazioni che comprendono una o più destinazioni previste dal bando;
- fino a 5 anni per operazioni prive delle specifiche destinazioni individuate;
- durata minima comunque non inferiore a 6 mesi.
3.2 Linea B – “Energia”
Finanziamenti dedicati a interventi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili a servizio delle MPMI del commercio, ristorazione e alloggio.
Caratteristiche generali dei prestiti:
- importo minimo 10.000 €, massimo 500.000 € per imprese e 2.500.000 € per consorzi;
- durata massima 8 anni e minima 6 mesi.
Gli interventi finanziabili comprendono, in estrema sintesi:
- riqualificazione energetica degli immobili ad uso aziendale (coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, tetti verdi, apporti termici gratuiti, schermature solari, climatizzazione passiva, ristrutturazione impianti termici non alimentati a gas, sistemi di telegestione, efficientamento illuminazione e sistemi di trasporto interni, reti di teleriscaldamento per autoconsumo, rimozione amianto funzionale al progetto);
- riqualificazione energetica degli impianti produttivi, inclusa digitalizzazione, building automation e sistemi di misura intelligente;
- sostituzione di impianti e macchinari con soluzioni più efficienti;
- impianti a fonti rinnovabili per autoconsumo (fotovoltaico, mini-eolico, mini-idroelettrico, solare termico, geotermico, biomassa), interventi di repowering e sostituzione impianti termici con pompe di calore collegate alle rinnovabili, entro il limite del 20% dell’importo complessivo ammissibile del programma di efficientamento di cui alle voci precedenti.
4. Dotazione finanziaria e struttura dell’agevolazione
La dotazione complessiva è pari a 34.400.000 €, ripartita in:
- Linea A – Sviluppo e rafforzamento: 31.150.000 €;
- Linea B – Energia: 3.250.000 €.
Lo strumento opera come pacchetto integrato di finanza agevolata, che combina:
- Riassicurazione della garanzia Confidi
- Abbuono delle commissioni di garanzia
- Contributo per la riduzione dei costi per interessi
- Contributo a fondo perduto collegato al prestito
4.1 Riassicurazione del fondo
La riassicurazione regionale copre le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati sulle operazioni ammissibili. In particolare:
- la misura della riassicurazione è pari all’80% dell’importo garantito dal Confidi, fino a un massimo di 250.000 €per singola operazione;
- il valore della garanzia riassicurata (non inferiore al 50% e non superiore all’80% del finanziamento sottostante) e la corrispondente riassicurazione sono coerenti con durata e piano di rimborso del prestito.
La riassicurazione consente al Confidi di migliorare il proprio profilo di rischio e, di conseguenza, alla banca di concedere condizioni più favorevoli all’impresa.
4.2 Abbuono delle commissioni di garanzia
È prevista una riduzione del costo della garanzia Confidi a beneficio dell’impresa:
- la quota di commissioni abbuonata non può superare il 3% dell’importo del prestito;
- l’importo viene calcolato applicando uno 0,6% annuo dell’importo garantito, moltiplicato per gli anni di durata del prestito, entro il limite massimo del 3%.
In termini operativi, il costo effettivo della garanzia a carico dell’impresa risulta sensibilmente ridotto o in alcuni casi quasi azzerato.
4.3 Contributo per la riduzione dei costi per interessi
La misura prevede una sovvenzione in conto interessi sulla quota di prestito ammessa:
- in via ordinaria, il contributo è pari agli interessi calcolati su un piano di ammortamento al tasso del 2%;
- qualora il tasso di riferimento MIMIT (ex MISE) sia superiore al 2%, il contributo viene determinato nella misura del 90% degli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato a quel tasso di riferimento.
In pratica, per l’impresa il costo effettivo degli interessi viene fortemente ridotto, fino ad avvicinarsi – in determinate condizioni – a un finanziamento quasi a tasso zero.
4.4 Contributo a fondo perduto
A completamento del quadro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto:
- fino a massimo il 50% del prestito agevolato;
- entro il limite di 30.000 € per impresa.
È previsto un vincolo di equilibrio:
il valore della riassicurazione deve risultare superiore all’importo complessivo delle sovvenzioni concesse (abbuono commissioni + contributo interessi + contributo a fondo perduto).
Se la somma delle sovvenzioni superasse o eguagliasse il valore della riassicurazione, l’importo del contributo a fondo perduto viene ridotto fino a riallineare il rapporto tra aiuto in forma di garanzia e aiuti diretti.
5. Presentazione della domanda e operatività
Le domande non sono presentate direttamente dalle imprese alla Regione, ma transitano attraverso i Confidi convenzionati, che si interfacciano con la piattaforma Cassa Commercio Liguria.
In sintesi operativa:
- l’impresa si rivolge a un Confidi aderente allo strumento Cassa Commercio Liguria;
- il Confidi istruisce la pratica di garanzia e, tramite la piattaforma dedicata, inoltra la richiesta di riassicurazione e delle correlate agevolazioni (abbuono commissioni, conto interessi, contributo a fondo perduto);
- una volta deliberata la concessione, il Confidi comunica all’impresa:
- l’esito della domanda,
- l’importo del finanziamento,
- il valore della garanzia e della riassicurazione,
- l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) associato alle agevolazioni concesse, con indicazione dell’eventuale inquadramento come aiuto “de minimis” e dei casi in cui può scattare l’obbligo di restituzione.
Lo sportello per la riapertura 2025–2026 è operativo:
- apertura: 10 dicembre 2025;
- chiusura: 31 marzo 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.